Concordato preventivo – Nullità – Mandato professionale – Compenso professionale – Revocatoria fallimentare


 

È nulla ai sensi dell’art. 1325 c.c. e 1419 c.c. la clausola del mandato professionale con cui è stata pattuita l’erogazione dell’intero compenso per la procedura di concordato a prescindere dal completamento dell’opera professionale in quanto prescinde e dissona dalla causa concreta che ispira l’intera pattuizione negoziale, vale a dire gli intenti risanatori dell’imprenditore da perseguire grazie alla protratta e costante collaborazione nel corso dell’intera procedura.

Intanto è possibile traslare la preferenza procedimentale della prededuzione dalla procedura nell’ambito della quale è maturata in quella che le è conseguita in quanto si accerti che le due procedure siano unite da un rapporto di consecuzione.

Quanto più è considerevole il lasso temporale intercorrente tra la chiusura i una procedura minore e l’apertura di altra (in ogni caso col limite della ragionevolezza), tanto più gravoso e circostanziato dovrà essere l’onere della prova a carico del creditore che assuma, nonostante il tempo trascorso, sussistere la consecutio tra le due procedure. Ai fini della sussistenza di consecuzione tra procedure concorsuali, è considerevole e non ragionevole il lasso di tempo di un anno tra chiusura della procedura minore (per rinuncia alla domanda di concordato) e dichiarazione di fallimento.

L’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67 comma 3 lett. g) LF (pagamento di debito liquido ed esigibile eseguito alla scadenza per ottenere prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali) non è suscettibile di interpretazione estensiva.

È revocabile ex art. 67 comma 2 LF il contratto oneroso di opera professionale stipulato per la presentazione di domanda di fallimento in proprio in ragione della ingiustificata sproporzione tra prestazione professionale e corrispettivo pattuito alla stregua della natura ed oggetto dell’incarico, dei parametri legali di riferimento, del contesto cronologico e causale in cui è stato pattuito.

Tribunale di Modena, Decreto ex art. 99 LF  n. 163/20 del 12/02/2020