Società – Legittimazione passiva – Litisconsorzio necessario – Cancellazione dal Registro Imprese – Impugnazione contratto
Diversamente da quanto accade nei giudizi avente ad oggetto un credito maturato nei confronti di una società oramai estinta, ove sono passivamente legittimati a stare in giudizio i suoi ex soci (Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013), nel giudizio -anche incidentale- volto a far dichiarare e/o accertare la nullità e/o l’inefficacia di un contratto del quale è stata parte una società, la legittimazione passiva resta sempre in capo alla società stessa quale litisconsorte necessaria (cfr. Cass. n. 19804 del 2016, con riferimento all’azione di nullità proposta da un terzo; Cass. n. 10151 del 2004, con riguardo all’azione di simulazione assoluta o relativa; Cass. n. 11150 del 2003, con riguardo all’azione revocatoria ordinaria), anche se questa è stata successivamente dichiarata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese.
Ciò è quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in un giudizio nel quale è stata promossa l’impugnazione di un contratto di compravendita intervenuto tra due società, delle quali parte venditrice era stata tempo addietro dichiarata estinta (e dunque cancellata dal Registro delle Imprese) a seguito di procedura di liquidazione.
Invero, con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “(…) la parte interessata, a fronte dell’intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro), può agire in giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulandola con altra domanda cui sia strumentale (come l’impugnazione di un contatto del quale la società cancellata sia stata parte), per far accertare, con forza di giudicato, l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese: se del caso per l’abuso, che dovesse emergere dalle circostanze dedotte e provate da chi agisce, consistente dall’esecuzione della stessa al solo scopo di sottrarsi al giudizio da introdurre nei suoi confronti quando lo stesso (avendo ad oggetto non i diritti o i debiti della società, ma l’impugnazione dei contratti di cui la stessa sia stata parte), non può essere promosso nei confronti dei suoi soci, che non ne sono i successori a titolo universale, ma solo nei confronti della società che vi deve partecipare quale litisconsorte necessaria”.
Cassazione, Civ., Sez. II, Ordinanza n. 3653 del 07/02/2023