Corte di Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 677/2021 del 31/03/2021


 

Sulla differenza tra contratto estimatorio e compravendita, in mancanza di espressa pattuizione contrattuale, la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto che i seguenti indici dimostrassero la conclusione di un contratto di compravendita (e non estimatorio): le fatture riportanti la causale “vendita; la richiesta di autorizzazione alla restituzione della merce; la documentazione fiscale delle parti e le comunicazioni attestanti la necessità del consenso del tradens per eseguire la restituzione della merce.

La vicenda storica si inserisce nel contesto di un’opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente asseriva di aver restituito la merce (al posto di pagarla) in virtù di contratto estimatorio intercorso tra le parti. La convenuta, invece, sosteneva che il rapporto contrattuale consistesse in una comune compravendita e che, pertanto, l’opponente non avesse alcun diritto di resa incondizionato sulla merce e, non essendo stato autorizzato alla restituzione della stessa, avrebbe dovuto pagare il prezzo.

Nella pronuncia in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena n. 90/17, depositata in data 9/11/2017 e pubblicata il 25/01/2017, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, nel contratto estimatorio, non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione o che i beni siano stati oggetto di stima. Ciò che è fondamentale è che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo (Cassazione civile, sez. III 21/12/2015 n. 25606).

Ove però tale accordo non sia espresso nelle clausole contrattuali, risulta decisivo l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, che si traduce necessariamente in un’indagine di fatto.

Nel vicenda in oggetto, la Corte d’Appello di Bologna ha qualificato il contratto intercorso tra le parti come compravendita, anziché estimatorio, valorizzando i seguenti elementi di fatto:

1) le fatture riportanti la causale “vendita (con ciò palesandosi il comune intento delle parti);

2) dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la necessità di richiesta di autorizzazione alla restituzione della merce (richiesta che sarebbe stata superflua in presenza di contratto estimatorio perché il diritto di resa è un elemento costitutivo dello stesso);

3) la documentazione fiscale delle parti: la successione temporale di emissione di fatture e note di credito, evidenziava che alla compravendita (ed al pagamento del prezzo) poteva, in via del tutto eccezionale, seguire il riaccredito di (parte di) quanto pagato e la restituzione di (alcuni) beni. Inoltre nei DDT (emessi solo successivamente alle fatture quando, in presenza di contratto estimatorio, prima avrebbe dovuto essere emesso DDT di accompagnamento della merce), non c’era alcuna dicitura che facesse intuire che si trattasse di consegna di beni relativi a contratto estimatorio;

4) le comunicazioni intercorse tra le parti, attestanti la necessità del consenso del tradens per l’eventuale restituzione della merce, diversamente, in presenza di contratto estimatorio, sarebbe stato sufficiente per l’accipiens restituire la merce, senza necessità di alcuna comunicazione;

5) la circostanza che la restituzione della merce veniva preceduta da una telefonata al rappresentante di zona del tradens (del tutto inutile in caso di contratto estimatorio).

Per ulteriori approfondimenti si allega la sentenza n. 677/2021 del 31/03/2021 della Corte di Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile.

 


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