Concordato fallimentare – Parere del curatore – Parere dei creditori – Proposta di concordato – 125 L.F.
La proposta di concordato fallimentare dell’assuntore, il parere del curatore ed il parere del comitato dei creditori non sono documenti completamente distinti e differenziati gli uni dagli altri, insuscettibili di lettura unitaria: la proposta di concordato fallimentare indica il quantum dell’offerta del proponente (anche se assuntore) in favore dei creditori, il parere del curatore attiene esclusivamente ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte ed il parere del comitato dei creditori -obbligatorio e vincolante- costituisce una valutazione di convenienza da parte dei creditori. È altrettanto consentito, però, che il parere del curatore vada a chiarire ed illustrare, in modo approfondito, tutte le caratteristiche della proposta concordataria, ivi compresa la percentuale di soddisfacimento ipotizzata a favore dei creditori chirografari. Non si tratta dunque di modificare la proposta di concordato fallimentare, ma semplicemente di chiarire la percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario.
Il parere del curatore, ex art. 125 L.F., non deve incentrarsi sulla congruenza e non contraddittorietà della proposta, poiché la valutazione della stessa, anche in relazione a tali profili, è lasciata ai creditori che dispongono degli strumenti informativi per rilevare ogni possibile anomalia, ovvero per verificare, in base alla documentazione del fallimento a loro disposizione, eventuali carenze, omissioni o erronee indicazioni. Ciò, però, non vuol dire che il parere del curatore, essendo rivolto solo al giudice delegato, non consenta ai creditori di comprendere eventuali problematiche o errori indicati dal curatore nel suo parere.
Il parere del curatore è uno dei documenti che permette ai creditori di votare in modo consapevole la proposta concordataria. In sede di votazione i creditori possono supplire ad eventuali errori commessi nel parere del curatore con le proprie conoscenze della documentazione fallimentare, ma devono altresì tener conto delle valutazioni effettuate dalla stessa curatela: tra queste rientrano la convenienza della proposta (paragonando i risultati della liquidazione fallimentare), nonché la relazione tra i tempi della stessa ed i rischi della liquidazione dell’attivo (specie in presenza di crediti di vecchia data e di cessione di partecipazioni azionarie in mercati esteri) con quanto offerto dall’assuntore, in via immediata, con il soddisfacimento di una determinata percentuale per i creditori chirografari.
Cassazione, Civ., Sez. I, Ordinanza n. 15047 del 11/05/2022