Banche – Diamanti – Contatto sociale – Responsabilità
Ribaltando la decisione del Tribunale di Modena, la Corte di Appello di Bologna si è pronunciata sulla condotta di un istituto di credito in relazione all’intermediazione dell’acquisto di diamanti da investimento della IDB s.p.a., dichiarata fallita ad inizio 2019.
La Corte, in particolare, ha ravvisato l’obbligo della banca di fornire informazioni trasparenti sull’impiego delle somme versate dai clienti, segnalando quali importi e in quale misura essi siano destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre; tale segnalazione si pone ancor più doverosa laddove l’attività della banca sia specificatamente remunerata dalla società venditrice di diamanti.
Alla banca è dunque ascrivibile una responsabilità da contatto sociale qualificato, qualora la stessa, a fronte di circostanziata contestazione del cliente circa la violazione dei suddetti obblighi informativi (e di protezione), non abbia fornito prova adeguata del proprio esatto adempimento ex art. 1218 c.c. o, comunque, della riconducibilità dell’evento dannoso a fatti ad essa non imputabili.
La Corte, inoltre, ha sancito che fino alla declaratoria del fallimento della IDB s.p.a. (o, comunque, fino alla pubblicazione del provvedimento AGCOM del settembre 2017) non erano emersi segnali rivelatori della dannosità delle operazioni di acquisto diamanti in questione e perciò, fino a quel momento, il diritto al risarcimento non avrebbe potuto essere utilmente fatto valere.
Corte d’Appello di Bologna, Sezione III Civile, sentenza n. 1541 del 19/07/2024