Atti in frode – Procedura di composizione della crisi – Sovraindebitamento – Legge n. 3/2012 – Liquidazione del patrimonio – Consumatore


 

Si definisce “in frode” quell’atto posto in essere per sottrarre il patrimonio alla funzione di garanzia nei confronti dei creditori. I principi giurisprudenziali formatisi in ordine agli atti in frode di cui all’art. 173 LF possono trovare applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento. In relazione all’art. 173 LF, la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che il profilo “fraudolento” dell’intendimento di compiere l’atto può anche “consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell’informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione” (cfr., tra le altre, Cass., 26 giugno 2018, n. 16856). Inoltre, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere «falsificante» dell’atto, non è nemmeno richiesto il verificarsi di un concreto pregiudizio (non rilevando, cioè, che “l’inganno si sia effettivamente realizzato”: Cass., 26 giugno 2014, n. 14552).

Nel procedimento di omologazione del piano del consumatore ex art. 12-bis, L. n. 3/2012, risulta rilevante quale atto in frode:

  • l’aver allegato al ricorso documenti non veritieri circa le spese di sostentamento;
  • l’aver pattuito, in sede di separazione dei coniugi ed in presenza di una situazione di sovraindebitamento, assegno di mantenimento in favore del figlio trentenne e la destinazione a questi dell’intero TFR per garantirgli gli studi, specie in mancanza di specifica allegazione delle sue esigenze formative.

Ai sensi dell’art. 14-quinques, L. 3/2012, per poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio devono essere valutati gli atti in frode compiuti dal debitore. Se tali atti sono stati dichiarati dal consumatore nelle fasi antecedenti, l’accesso alla liquidazione non è preclusa stante la successiva possibilità del liquidatore di revocarli in virtù del nuovo disposto dell’art. 14-decies, L. 3/2012. Diversamente, l’omessa comunicazione di atti dispositivi e l’occultamento di alcuni elementi rilevanti ingenerano una falsa rappresentazione della realtà fattuale (quale l’indicazione di costi inesistenti come nel caso di specie) impediscono l’apertura della liquidazione.

Tribunale di Modena, Sezione III, decreto di accoglimento reclamo del 20/10/2021

 


Follow us on Linkedin!